Il tribunale di Ancona con l'avvocata Egle Asciutti

Quando l’esperienza sessuale della vittima incide sulla valutazione processuale del consenso

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«Aveva già avuto rapporti, dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Insomma non era vergine quindi sapeva come funzionava. Si torna ancora una volta indietro.

È la sentenza che hanno scritto i giudici del Tribunale di Macerata – come ha riportato oggi Il Messaggero – in un passaggio della motivazione della sentenza del 2022 con la quale hanno assolto un 31enne, che al momento dei fatti aveva 25 anni, dall’accusa di violenza sessuale su una ragazza di origine straniera, allora 17enne, nel Maceratese.

La sentenza e le proteste

Oggi si è svolta un’udienza ad Ancona per il giudizio d’appello sulla vicenda e diverse associazioni, tra cui il Forum delle Donne e Differenza Donna, hanno promosso un sit in per protestare contro la sentenza e mostrare la loro solidarietà alla vittima. La Corte d’Appello ha riformato la sentenza (che sarà depositata entro 90 giorni), chiedendo di condannare l’imputato per violenza sessuale a tre anni di reclusione.

Gli avvocati difensori Bruno Mandrelli e Mauro Riccioni valuteranno se ricorrere in Cassazione una volta letta la sentenza stessa intanto però commentano: «Cogliamo l’occasione di oggi per stigmatizzare quanto accaduto oggi quando si è anticipata l’udienza con una notizia a mezzo stampa e con titoli inadeguati come se oggi si fosse in primo grado. La sentenza è stata usata anche a fini politici da esponenti che l’hanno utilizzata per mettere in atto altre iniziative con superficialità nella scelta dei tempi e nel riportare i fatti».

La ricostruzione della vicenda



Quella sera la giovane e l’imputato erano usciti in auto insieme ad un’altra coppia; poi gli altri due erano scesi, in una zona appartata, e la parte offesa e l’allora 25enne erano rimasti soli.

Proprio in quei momenti si sarebbe consumato lo stupro: secondo il racconto della ragazza, l’imputato l’avrebbe bloccata con una mano sulla spalla – ecchimosi guaribili in otto giorni – e avrebbe abusato di lei.

La difesa ha sostenuto che si fosse trattato di un rapporto consenziente anche perché, scrivono i giudici, «la 17enne non aveva in alcun modo opposto resistenza né invocato aiuto. Non aveva cercato di sottrarsi ad esempio aprendo la portiera posteriore pur potendolo fare tranquillamente. La giovane aveva invece ribadito di non aver voluto il rapporto con l’imputato e che “aveva provato a respingerlo con un pugno ma non si poteva muovere».

L'avvocata Egle Asciutti
L’avvocata Egle Asciutti

Il commento dell’avvocata Egle Asciutti

Di seguito il commento in merito alla vicenda dell’avvocata Egle Asciutti, consulente del Centro Antiviolenza di Macerata.

«L’assoluzione di un uomo accusato di abuso sessuale su una ragazza di 17 anni, motivata dal fatto che la giovane “aveva già avuto rapporti”, sta sollevando un’ondata di polemiche che va ben oltre il singolo caso giudiziario.
Al centro, una domanda cruciale: fino a che punto l’esperienza sessuale della vittima può incidere sulla valutazione processuale del consenso?

Da avvocata che da diversi anni si occupa della tutela della persona offesa nelle dinamiche di violenza di genere ed intrafamilare, è inevitabile esprimere preoccupazione per un orientamento che rischia di ricavare da una presunzione di consapevolezza della vittima una sorta di attenuante per l’imputato.

Ragionando a contrario, se ne potrebbe desumere che l’esperienza della persona offesa la ponga di per sé al riparo da agiti sessuali che possano in concreto assumere connotati non previsti o prevedibili di contrarietà al consenso, anche ove, in ipotesi, inizialmente prestato.
Nello specifico, l’autodeterminazione del soggetto minore di età deve essere protetta anche quando mostra — o le si attribuisce — una certa maturità.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante: il consenso della vittima minorenne non vale a escludere la punibilità dell’adulto, soprattutto quando esiste una differenza significativa di età, potere o influenza.
Il punto non è se la ragazza fosse “esperta” o “consenziente”, ma se l’atto sia stato libero, non condizionato, non viziato da un rapporto di forza.

Per mia esperienza “sul campo”, ritengo importante precisare che nella maggior parte dei casi l’abuso sessuale sorge in contesti di contiguità, di fiducia, persino di relazione tra le parti: in altri termini, il modello di “vittima ideale”, è molto lontano dalla realtà.

D’altro canto, se è vero che una violenza che assuma i caratteri dell’aggressione è come tale comprensibile a tutti, l’evoluzione di un sistema di diritti su misura proprio nella capacità di cogliere le implicazioni del caso concreto alla luce dei principi giudici generali.

Un compito senz’altro difficile per l’organo giudicante, vincolato da un lato dal divieto di condannare senza prove certe, dall’altro dall’obbligo di non far gravare sulla vittima il peso della prova impossibile, in un delicato quanto irrinunciabile bilanciamento di diritti.

Ciò che tuttavia lascia perplessi in questa vicenda non è tanto la decisione in sé – da approfondire con attenzione nelle motivazioni – ma l’argomento utilizzato per giustificarla.

Richiamare la vita sessuale pregressa della ragazza come elemento a favore dell’imputato, rischia infatti di riattivare stereotipi di genere, mai veramente sopiti nel sentire comune.

La Convenzione di Istanbul, i cui precetti sono, giova sempre ricordarlo, di vincolante applicazione nell’ordinamento di ogni Stato membro, vieta infatti espressamente che la condotta sessuale precedente della vittima sia utilizzata per minarne la credibilità o per suggerire un consenso implicito.

Il dibattito che questa sentenza solleva, ci ricorda che la giustizia penale non deve mai smettere di cercare la verità con tutti gli strumenti giuridici a disposizione, rifuggendo dai pregiudizi che possano doppiamente vittimizzare chi, affrontando un percorso giudiziario e personale faticoso, ha denunciato. 

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